Numărul 2 / 2017

seminarul profesional

Interpretarea criminalistică şi medico-legală a unor elemente materiale

DOI:10.24193/SUBBiur.62(2017).2.16
Published Online: 2017-06-15

 

 

 

SULLA QUESTIONE DI COMPETENZE DEI PERITI

 

Rafał CIEŚLA*

Jolanta GRĘBOWIEC-BAFFONI**

 

 

Abstract: On the competence of forensic experts. Different countries have different criteria to accept forensic expert in handwirting. It is anyway difficult to verify their moral, personal and professional qaulity. The problem resides mostly in how to control their personal and proffessional comptetences, acquired before and after their inscrition on the expert lists.

As a “person of special skills” the forensic expert is bound to bring through his findings a signifficant result in reflecting the truth by the judicial proces. Titles and proffesional diplomas are not always reflecting the expert’s adequate role in the investigation. It is absolutely neccesary in today’s scientific evolution to keep one’s level of preparation up-to-date.

Keywords: forensic experts,personal and professional competences, competence evaluation, legal rules.

 

 

 

 

Alcune considerazioni       

L’attività del perito tecnico nel procedimento giudiziario è essenziale al fine di acquisire il parere professionale-specialistico. Infatti, il perito, come persona con le conoscenze speciali, rappresenta nel processo un punto di riferimento per l’espressione del giudizio. Indubbia è quindi l’alta responsabilità dell’esperto poiché il risultato del suo lavoro deve riflettere la  verità giudiziaria e, in maggior parte dei casi, da esso dipende l’applicazione della giustizia.

Per questi motivi non meno importante è la selezione dei periti, la verifica delle loro conoscenze speciali, necessari nello svolgimento delle indagini, ma anche delle loro doti personali: serietà, affidabilità, ponderatezza, consapevolezza del proprio ruolo, rispetto delle norme sociali.

Gli attestati e i titoli professionali non sempre rispecchiano l’effettiva idoneità allo svolgimento delle attività nello specifico ambito giudiziario. L’applicazione delle proprie conoscenze acquisite durante i corsi di laurea, master o altri corsi di specializzazione, non sempre soddisfa le esigenze indagatorie del processo. Ancora più complessa risulta l’accertamento delle competenze conseguite successivamente all’iscrizione all’albo. Il perito registrato nell’elenco degli specialisti di solito viene nominato dal giudice e convocato allo svolgimento della perizia senza gli accertamenti sui suoi progressi scientifici o tecnologici indispensabili nel suo campo. 

È indubbia la necessità di aggiornamento continuo delle conoscenze: la scienza e la tecnologia sono costantemente in progresso, oggi più che mai. Le nuove ricerche segnano le strade nuove nelle teorie, nelle pratiche e nell’approccio metodologico. Le vecchie idee talvolta vengono superate o persino abbattute e al loro posto sorgono i nuovi metodi, più affidabili e più efficaci. Per questo motivo la mancanza di aggiornamento è il sinonimo di stare sempre nello stesso punto e attualmente, nell’epoca dei dinamici e spesso imprevedibili progressi, è equivalente persino alla regressione.

Nonostante ciò le verifiche degli aggiornamenti degli esperti non sempre vengono attuate. Una volta iscritto all’albo il perito svolge le proprie funzioni per il periodo definito dalla legge, spesso senza preoccuparsi di accrescere e di aggiornare le proprie competenze, mentre la scienza e la tecnologia fanno i passi da gigante e chi non le segue rimane lontanamente indietro. Dopo la scadenza dell’iscrizione all’albo il suo rinnovo avviene pressocché automaticamente, sulla richiesta dell’interessato.

L’albo dei periti che è tenuto a cura del presidente del tribunale viene formato da un comitato da lui presieduto. Il comitato decide sulla richiesta di iscrizione e di cancellazione, a questo scopo deve informarsi sulle competenze del candidato, dei corsi da lui frequentati e degli aggiornamenti. Tuttavia il comitato del presidente nella maggior parte dei casi non è a conoscenza dei corsi di formazione e di aggiornamento nei campi specifici di varie discipline e delle loro qualità, non ha nemmeno l’idea del livello di preparazione professionale offerto dalle relative scuole o associazioni. La decisione sul rinnovo dell’iscrizione del perito all’albo viene spesso presa sulla base dei precedenti servizi presso lo stesso tribunale. A questo punto ci si trova in un circolo chiuso, in cui l’incarico dell’esperto viene rinnovato sulla base delle precedenti indagini svolte nei processi giudiziari, senza esigere i necessari aggiornamenti della sua professione.

Certamente non è facile trovare una soluzione. Il comitato del presidente del tribunale di fronte a una varietà di discipline peritali non è in grado di conoscere tutte le modalità di formazione e di aggiornamenti, i nuovi parametri di acquisizione delle competenze, le novità metodologiche o le metodologie ormai obsolete in un determinato campo delle conoscenze speciali. È vero che in molti paesi la verifica delle competenze dei specialisti è di compito delle associazioni dei professionisti, tuttavia, come dimostra l’esperienza, gli esami ai quali vengono sottoposti i candidati non sempre sono esaustivi e il loro risultato non sempre corrisponde alle effettive conoscenze dell’esaminato. 

Le considerazioni fatte finora ci pongono di fronte ad alcune domande su chi dunque dovrebbe valutare le competenze del candidato al perito, in che modo bisognerebbe valutare la validità scientifica del metodo adoperato dal perito e se i risultati degli esami svolti dalle associazioni dei professionisti rispecchiano pienamente la preparazione del candidato.

La questione che vorremo sollevare in questo articolo riguarda le leggi regolanti la nomina dei periti e la questione delle loro competenze in riferimento alle leggi in vigore in Polonia e in Italia con l’obiettivo di analisi delle soluzioni adottate dai due paesi nell’ambito delle competenze dei periti e di riflessione sulla loro efficacia.

 

La questione degli esperti in Polonia e in Italia

In Polonia non esiste un atto legislativo regolante la questione degli esperti. Questo vale sia per le regole della costituzione che della nomina e del controllo delle loro qualifiche. Un tale stato di cose significa che il regolamento dell’istituto del perito in Polonia è piuttosto dispersivo.

La maggior parte del materiale pubblicato sul funzionamento degli esperti è attualmente nelle disposizioni a livello del regolamento[1]. Nell’articolo 157 § 2 della legge sul sistema dei tribunali distrettuali e delle corti d’appello[2], il legislatore ha presentato una delega al Ministro della Giustizia con la quale si doveva stabilire nel regolamento: 1) la modalità di istituzione dei periti giudiziari, lo svolgimento delle loro attività e la loro sospensione dalle funzioni; 2) la modalità per la convocazione e per l’attività delle equipe degli esperti forensi. Alla dispersione legislativa citata in alto si accompagnano anche i problemi terminologici riguardanti lo statuto del perito. Nel sistema giuridico polacco funzionano due concetti: “perito giudiziario” e “perito”. Il termine “perito giudiziario” si riferisce alla persona iscritta all’albo degli esperti gestito dal presidente del tribunale distrettuale competente, la categoria di “perito” è invece più ampia e si applica agli esperti designati dall’organo processuale con l’obiettivo di emettere il parere nel relativo procedimento. Questa categoria comprende: 1) iscritti all’albo del presidente del tribunale distrettuale, e 2) periti non presenti nell’albo, ovvero gli esperti ad hoc o esperti istituzionali[3]. Tuttavia nella legge polacca questa divisione delle categorie non implica la distinzione fra gli esperti “migliori” e “peggiori”.

Sulla necessità o meno di consultare la persona con le conoscenze speciali decide sempre l’organo giudiziario. Nei casi in cui ci si arrivi alla conclusione sulla necessità di consultare la persona con le conoscenze speciali l’organo giudiziario è obbligato di acquisire la prova dell’opinione del perito anche quando egli stesso dispone di conoscenza adeguata nell’ambito di relativa conoscenza speciale. L’organo giudiziario prende la decisione anche sulla necessità o meno di convocare uno o più esperti. Gli esperti nominati vengono scelti dall’albo dei periti giudiziari, tuttavia è possibile nominare una persona non iscritta nel suddetto elenco a condizione che essa sia in possesso di conoscenze speciali. L’esperto convocato al di fuori dell’albo è chiamato perito ad hoc. La responsabilità di valutazione se l’esperto effettivamente dispone delle conoscenze speciali pesa sull’organo giudiziario. Il perito ad hoc nominato come esperto in un procedimento ha l’obbligo giuridico di svolgere le attività di ricerca e di presentare un parere. Inoltre, l’organo giudiziario può chiedere un parere ad un’istituzione scientifica o specialistica.

Come è stato indicato in alto i requisiti che dovrebbe rispettare la persona richiedente l'iscrizione all’albo dei periti giudiziari sono regolati nel § 12 del regolamento n. 1 che tratta la questione dei periti. In base a tale disposizione, nell’albo dei periti può essere iscritta la persona che:

  1. gode di pieni diritti civili;
  2. ha compiuto 25 anni;
  3. possiede le conoscenze speciali teoriche e pratiche in una particolare branca della scienza, tecnologia, arte, artigianato, o altre abilità per le quali verrà nominata perito;
  4. garantisce la corretta esecuzione dei compiti del perito;
  5. concorda ad essere nominata ad adempiere le funzioni del perito.

 

Il problema più importante connesso con il funzionamento dell’istituzione dei periti è la correttezza del processo di verifica delle competenze dei candidati per questa funzione. Purtroppo, il presidente del tribunale distrettuale che decide sull’iscrizione del candidato nell’albo dei periti giudiziari, non dispone delle risorse che gli avrebbero permesso di verificare il livello delle conoscenze speciali del potenziale esperto. Egli stesso, non essendo in possesso delle conoscenze specifiche nel relativo campo di competenza, non è in grado di giudicare se il completamento di un particolare corso o di un indirizzo di studi rilascia i titoli adeguati per diventare un esperto legale. Va sottolineato che sono rarissimi i casi in cui l’organo giudiziario, nell’ambito di verifica dei documenti presentati dal candidato, si rivolge ad un’istituzione con la richiesta di  controllare e di verificare i dati ivi contenuti.

In pratica l’iscrizione all’albo dei periti viene eseguita dal presidente del tribunale distrettuale, sulla base dei documenti presentati dal candidato. I dati forniti dal Ministero della Giustizia rivelano che, negli ultimi anni, quarantacinque presidenti dei tribunali distrettuali in Polonia pochissime volte hanno rifiutato l’iscrizione all’albo dei periti. 

La valutazione formale e specifica dei candidati per gli esperti è effettuata dal presidente del tribunale distrettuale. La letteratura specialistica evidenzia gli svantaggi della procedura di verifica delle qualità degli aspiranti agli esperti giudiziari e la mancanza di un adeguato controllo sulle attività dei periti giudiziari, ciò comporta il rischio di convocare a ricoprire tale ruolo le persone scorrette e inaffidabili e, di conseguenza, di emettere le opinioni errate[4]. Esistono anche i casi noti dei periti aventi problemi con la legge. Per questo motivo da alcuni decenni in Polonia si sta lavorando su un progetto di legge sui periti giudiziari, che ipoteticamente, dovrebbe eliminare tali patologie.

A causa del significativo problema dei periti in Polonia di recente sono state svolte una serie di analisi sui periti giudiziari, tra cui sugli esperti nominati nelle specializzazioni connesse agli esami della scrittura manuale e dei documenti[5]. D. Wilk nelle sue ricerche ha preso in considerazione gli esperti del campo della scrittura manuale (tra cui delle firme), dei documenti, della scrittura dattilografica, tipografica, dei timbri e di grafologia. In risultato delle ricerche si è potuto stabilire che in Polonia sono stati istituiti 480 esperti forensi in queste specializzazioni. Il numero così alto di questi esperti è dovuto alla maggiore richiesta da parte delle autorità giudiziarie delle opinioni  rispetto alle altre specializzazioni. Come comunemente saputo i documenti sono il significativo mezzo probatorio sia nel processo penale che civile e amministrativo. Un gran numero di questi esperti è anche il risultato di numerosi e popolari corsi di formazione o di preparazione alla perizia della scrittura manuale, che facilitano l’accesso all’acquisizione delle conoscenze specifiche. Nel caso di studi classici della scrittura manuale, in maggior parte dei casi, la scelta di questa specializzazione è stata anche giustificata con                                                                                                                                                                 non necessità di possedere dei costosi ed avanzati strumenti di ricerca tecnica, il che riduce significativamente il costo dello svolgimento delle analisi ed elimina il bisogno di investimenti in attrezzature[6].

  1. Wilk indica le alte difficoltà nell’analisi del numero dei periti, a seconda delle competenze specificate a causa di differente descrizione e di ambiguità dei nomi delle specializzazioni utilizzati negli albi dei vari tribunali distrettuali. Nel corso della sua ricerca è stato possibile isolare sette categorie di specializzazione nell’ambito di analisi dei documenti, ampiamente compresi. Va notato che i periti sotto il termine “grafologia” indicavano spesso l’esame forense della scrittura manuale, ciò non è coerente con la terminologia criminalistica, poiché, specificamente in Polonia, la grafologia ha per obiettivo l’analisi delle caratteristiche psicologiche dello scrivente sulla base della sua grafia, mentre nel caso di perizie giudiziarie il termine coretto è “l’esame forense della scrittura”. Alcuni esperti sondati sottolineavano inoltre la specializzazione nel campo degli studi classici della scrittura (documenti). Si è deciso di tralasciare questa categoria di specializzazione, tenendo in considerazione che tale sua nominazione potrebbe essere soltanto la precisazione della preparazione, ovvero dell’esame della scrittura manuale. La stragrande maggioranza degli esperti, perché più della metà, ha indicato la specializzazione in perizia (o esame forense) dei documenti e in studio della scrittura manuale e delle firme. Gli altri esperti sono stati nominati sia nella specializzazione degli studi della scrittura manuale, sia nella perizia dei documenti. Nelle altre categorie di specializzazioni è stato istituito il numero significativamente minore degli esperti. In particolare, un basso numero degli esperti ha dichiarato di occuparsi di analisi della scrittura dattilografica, tipografica e di analisi tecniche dei documenti[7].

Si deve notare che attualmente il numero dei periti specializzati nell’ambito dei documenti è relativamente alto, soprattutto confrontando il numero degli esperti in altre discipline criminalistiche. L’elevato numero degli esperti nell’ambito descritto dovrebbe essere accolto positivamente, poiché l’organo giudiziario, avendo la scelta più ampia, può ottenere il parere dell’esperto nel termine più breve. Tuttavia, l’elevato numero degli esperti previsto per alcuni tribunali distrettuali può suscitare i dubbi sulla modalità di valutazione della conoscenze speciali dei candidati ai periti da parte dei presidenti dei tribunali distrettuali.

È molto discutibile la possibilità di iscriversi nell’albo dei periti in più tribunali distrettuali, soprattutto quando sono distanti gli uni dagli altri. Tale situazione limita l’esperto nella partecipazione attiva al procedimento (ad es. partecipazione personale in udienza, la partecipazione alle attività processuali). Inoltre i lunghi viaggi che richiedono più tempo creano il rischio di deterioramento della qualità ed affidabilità dei pareri del perito[8].

Invece in Italia, svolgere una Consulenza Tecnica nel Settore Giudiziario significa conseguire,  da parte di un professionista tecnico, un incarico conferitogli da un Tribunale (Civile o Penale). In queste circostanze il tecnico assume il ruolo di Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), nei procedimenti civili, o di Perito d’Ufficio (nei procedimenti penali). Affinché un professionista tecnico possa svolgere una Consulenza Tecnica nel Settore Giudiziario, è necessario che lo stesso sia iscritto all’albo dei CTU o dei Periti d’Ufficio del Tribunale di riferimento. Il perito, tuttavia, può iscriversi solo al tribunale della zona della sua residenza.

Nell’articolo 68 c.p.p. viene presa in considerazione la formazione e revisione dell’albo, stabilendo che l’albo dei periti è gestito a cura del presidente del tribunale ed viene formato da un comitato da lui presieduto che rappresenta un collegio composto dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine Forense e dal Presidente dell’Ordine o del Collegio a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere ovvero da loro delegati[9].

Il comitato decide sulla richiesta di iscrizione e di cancellazione dall’albo e a tale scopo può assumere informazioni e delibera a maggioranza dei voti. In particolare, conformemente all’art. 69 c.p.p., la commissione responsabile per la gestione dell’albo, prima di iscrivere il nominativo del nuovo consulente, procede alla valutazione del requisito della speciale competenza della materia in base ai titoli e documenti attestanti la specializzazione del richiedente, nonché il certificato di iscrizione all’albo professionale[10].

Infatti lo svolgimento delle attività del Consulente Tecnico d’Ufficio o di Perito di un Tribunale in Italia esige il possesso di specifiche competenze tecnico-procedurali. Esattamente il punto 1 dell’articolo 61 del codice di procedura civile stabilisce che “quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica”. Il punto 2 dello stesso codice precisa che la scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali, formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice.

Le norme di iscrizione all’albo vengono regolate sia dal Codice di procedimento civile che di procedimento penale.

Nell’ambito di procedimento civile, l’art. 16 regola la presentazione delle domande d’iscrizione all’albo che dovrebbero essere corredate da:

  • estratto dell’atto di nascita;
  • certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
  • certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;
  • certificato di iscrizione all’associazione professionale;
  • i titoli e i documenti che l’aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica.

Anche nell’ambito penale il riferimento ai requisiti per l’iscrizione all’albo dei periti lo troviamo nell’art. 69 in cui nel punto 1 viene specificato che “Salvo quanto previsto dal comma 3, possono ottenere l’iscrizione nell'albo le persone fornite di speciale competenza nella materia”. I punti successivi dello stesso articolo stabiliscono la documentazione necessaria per l’iscrizione all’albo dei periti nonché gli attributi morali. Infatti  il punto 3 dello stesso articolo prevede che non possono ottenere l’iscrizione nell'albo le persone:

1) condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione,

2) che si trovano in una delle situazioni di incapacità previste dall'articolo 222 comma 1 lettere a), b), c) del codice[11],

3) cancellate o radiate dal rispettivo albo professionale a seguito di provvedimento disciplinare definitivo.

La richiesta di iscrizione nell’albo resta sospesa per il tempo in cui la persona è imputata di delitto non colposo per il quale è consentito l’arresto in flagranza ovvero è sospesa dal relativo albo professionale

Le informazioni specifiche riguardanti la condotta pubblica e privata dell’aspirante al perito vengono acquisite a cura del presidente del tribunale e devono essere assunte presso le autorità (politiche e) di polizia (art. 17 c.p.c).

L’art. 18 c.p.c. delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile dispone che “l’albo è permanente”. La medesima disposizione normativa prevede, inoltre, la procedura di revisione dell’albo:  ogni quattro anni il comitato del presidente deve provvedere alla revisione dell’albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell’articolo 15 (speciale competenza tecnica in una determinata materia, alta condotta morale e iscrizione nelle rispettive associazioni professionali) o è sorto un impedimento a esercitare l’ufficio.

Nonostante tale disposizione normativa preveda espressamente che revisione debba essere effettuata ogni quattro anni, nulla dice in merito con i quali criteri debba essere condotta[12].

In altre parole la legge prevede che per lo svolgimento dell’attività di CTU o di Perito d’Ufficio di un Tribunale in modo efficiente ed efficace è necessario essere in possesso di specifiche competenze tecnico-procedurali, ossia essere in grado di coniugare e gestire le proprie particolari competenze tecniche nell’ambito di un procedimento giudiziario. In tal senso è sostenuto in dottrina che il comitato possa richiedere in sede di revisione agli iscritti di documentare la partecipazione ad attività di aggiornamento, sebbene sia stato osservato che, in difetto di tale requisito, possa difficilmente ritenere che il comitato possa disporre la cancellazione dell’iscritto[13].

Presso ogni tribunale sono istituti gli albi dei periti divisi in categorie, ciò viene stabilito nel punto 1 dell’art. 67 c.p.p. Nel punto 2 sono specificate le categorie di esperti in: medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia, interpretariato e traduzione.   

Nell’art. 221 comma 1 c.p.p viene precisato: “Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina. Quando la perizia è dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito”. Ciò, costituisce  il requisito essenziale richiesto dai tribunali per l’espletamento della predetta attività, anche con finalità dirette alla comunicazione richiesta dall’Istituzione Giudiziaria.

Tuttavia, l’art. 221 del c.p.p. prevede inoltre l’eventualità che il giudice, per questioni di varia natura, nomini una persona non iscritta nell’albo dei periti, comunque specificando la necessità dei requisiti della particolare competenza del soggetto scelto per lo svolgimento delle indagini peritali; tale scelta potrà essere fatta solo con ordinanza che indichi precisamente le sue ragioni, prediligendo la persona che svolge la medesima attività professionale presso un ente pubblico.

La perizia è considerata uno dei mezzi di prova a disposizione del giudice, il quale ha il potere di decidere se servirsi o meno di tale ausilio per la risoluzione di quelle questioni tecniche che non rientrano nelle sue ordinarie conoscenze.

Le parti possono soltanto sollecitare tale nomina, non sussistendo, ad ogni modo, a carico delle stesse, uno specifico onere in tal senso.

La nomina del perito, anche se sollecitata dalle parti, rimane sottoposta alla valutazione discrezionale da parte dell’organo giudicante, il quale, nel provvedimento di ammissione con contestuale indicazione del nominativo del prescelto e del quesito allo stesso posto, deve limitarsi ad indicare, anche genericamente, le motivazioni per cui ritiene necessario tale mezzo[14].

Il Consulente Tecnico d’Ufficio dopo la sua nomina diventa l’assistente dell’organo giudiziario, ciò li conferisce il diritto di svolgere le indagini e acquisire le prove utili nell’inchiesta, che, tuttavia, devono essere autorizzate dal giudice. Il lavoro del CTU deve essere trasparente ed oggettivo, al fine di assicurare l’imparzialità della sua attività[15]. Conformemente all’art. 508 c.p.p. se il giudice, di ufficio o su richiesta di parte, dispone una perizia, il perito è immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento.

Nell’ambito delle indagini sulla scrittura in Italia è prevista la figura del grafologo, con l’indicazione della specializzazione in questa disciplina (grafologo giudiziario, grafologo consulente dell’età evolutiva, grafologo di consulenza familiare o grafologo di consulenza professionale).  Di conseguenza il grafologo giudiziario esegue le perizie nel campo giuridico. Tuttavia, ancora oggi, a seguito dell’erronea dicitura del passato, viene utilizzato comunemente il termine “perizia calligrafica”, definita così per mancanza di una effettiva preparazione grafologica in questo ambito. Molti decenni fa  tante perizie in materia di manoscrittura venivano effettuate attraverso il confronto formale di lettere omografe. Tali perizie, eseguite principalmente dai calligrafi o dagli insegnanti, non prendevano in considerazione la parte “viva” della scrittura, ovvero tutti gli elementi del movimento (impossibile da alterare o copiare), ma soltanto la forma delle singole lettere (possibili da modificare o copiare). Il termine è ormai in disuso dopo l’applicazione in campo penale del decreto legislativo n. 271 del 28 luglio 1989, dove è stato sostituito con la definizione “analisi e comparazione della grafia”.

Un altro metodo di analisi della scrittura è quello grafometrico che si basa sulle regole metriche molto precise, ovvero sull’uso delle tecniche più quantitative che qualitative che analizzano la staticità della scrittura e non il suo movimento. Anche questo caduto in disuso proprio per mancanza di considerazione della parte essenziale del movimento grafico.

Anche più evoluto il metodo grafonomico che impone delle regole scientifiche corrette e si basa sulla tecnica segnaletico-descrittiva, nonostante che consideri il movimento della scrittura, non da valenze alle cause psicologiche e neurofisiologiche dello scrivente.  È vero che nella perizia giudiziaria non viene svolto il quadro psicodinamico dell’autore della scrittura, tuttavia la conoscenza degli aspetti psicodinamici e neurofisiologici del gesto grafico, essenziale nel metodo grafologico, permette al confronto anche dei movimenti più fini, perciò consente di capire la loro eziologia e la logica, ai fini di comparazione o di ricerca dell’identità grafica.

Nell’ambito della perizia grafologica in Italia funzionano alcune università e diverse scuole accreditate che preparano appositamente a questa professione, riconosciute dall’Associazione Grafologi Italiani e dall’Associazione Grafologi Professionisti. Le scuole triennali di studio grafologico preparano gli addetti al superamento dell’esame presso suddette associazioni di grafologia per le quali, il 4 ottobre 2010, è stato firmato dal Ministro della Giustizia e dal il Ministro delle Politiche Comunitarie, il decreto di annotazione nell’elenco delle Associazioni di professionisti senza albo ai sensi del dlg 206/2007.

Per la prima volta nella storia delle professioni italiane, le Associazioni professionali non regolamentate hanno trovano una forte legittimazione all’interno di una legge dello Stato con l’iscrizione in un registro ministeriale e conseguente accreditamento per la partecipazione alle piattaforme europee. Il superamento dell’esame presso una di queste due Associazioni italiane permette di diventarne il membro e l’iscrizione all’albo dei periti giudiziari.

Di conseguenza il decreto del 2010 ha segnato una svolta importante e una guida per la selezione dei periti giudiziari nel campo dell’esame della scrittura, tuttavia non ha ancora risolto il problema della verifica delle competenze dei periti iscritti negli appositi albi precedentemente all’entrata in vigore del decreto. È vero che le suddette Associazioni, come tante altre, sono incaricate a svolgere i corsi di formazione e i corsi di aggiornamento, è vero che l’art. 5 del disegno di legge 1378 prevede l’obbligo per i periti grafologi di accrescere e di aggiornare le proprie competenze tramite la frequentazione dei corsi, delle pubblicazioni e degli insegnamenti[16], tuttavia attendendo che tale disegno di legge diventi un atto normativo i periti giudiziario iscritti negli albi dei tribunali prima del 2010 (quando ci si poteva iscrivere come grafologo dopo qualsiasi corso privato), rinnovano tuttora le loro registrazioni non sulla base delle competenze acquisite, aggiornate e debitamente documentate, ma in base alla loro attività precedente come grafologi presso gli stessi tribunali. L’utilizzo di tale criterio, sicuramente insufficiente, non è in grado di valutare la correttezza dei pareri peritali svolti dai periti nel passato, come non può garantire la correttezza delle loro opinioni future.

 

Un caso della pratica peritale in Italia

Il testamento olografo vergato e stipulato a nome della signora R.F., firmato in calce da 4 testimoni, di cui uno di questi era l’avvocato dell’“aspirante erede”, è stato contestato dalla famiglia della defunta R.F. Il primo esame eseguito dalla perito di parte della famiglia della defunta, con preparazione grafologica di impostazione morettiana (che considera il movimento come espressione neurofisiologica dello scrivente), ha permesso di constatare la falsità sia della scrittura che della firma in calce.

Durante le operazioni preliminari di acquisizione delle fotografie del materiale contestato presso lo studio notarile, dove è stato depositato il documento, la CTU (ovvero perito d’ufficio), con pluriennale esperienza peritale, si è presentata con il microscopio digitale e con il telefono cellulare. Dopo aver acquisito i frammenti del testamento con il microscopio tenuto in diversi modi a mano libera e a diverse distanze, ha proseguito con la raccolta del materiale fotografico con l’uso dello smartphone senza un appoggio, quindi sempre a mano libera, inclinando il telefono sotto diverse angolazioni. 


 

 

Delle comparative c’erano a disposizione 21 firme della defunta. Non si è riuscito ad acquisire nessun testo più lungo vergato con la sua mano, tuttavia il numero e la qualità delle firme autografe erano sufficienti per procedere nelle indagini.

Nelle sue operazioni peritali la CTU si è servita del metodo grafonomico (ormai in disuso per applicazione prevalentemente quantitativa e mancato approccio alla grafomotricità), valutando quantitativamente tutte le lettere del testo del testamento, ma non disponendo di un testo scritto più lungo della defunta non ha avuto il modo di comparare i segni misurati. Tuttavia con le misurazioni delle lettere è riuscita a riempire 2 di 22 fogli dell’elaborato. Altri 6 fogli li ha dedicati alla spiegazione del metodo grafonomico e alle sue origini. Le fotografie del testamento contestato e delle comparative sono state inserite in un album a parte, senza opportune spiegazioni. La loro qualità risultava bassa e le forme di molte lettere erano distorte. Numerose fotografie scadenti, perciò inutili, hanno riempito il numero delle pagine dell’albo.



 

 Nonostante la qualità scadente delle fotografie acquisite dalla CTU, è stato possibile valutare e comparare, fra il testamento contestato compreso la firma in calce e le firme autografe (comparative), alcuni valori essenziali della scrittura come per esempio: collegamenti/stacchi fra le lettere, inclinazione delle aste delle lettere, presenza/assenza dei segni “scattanti” sul rigo e del rigo ascendente costruito a scaglioni[17], ritmo e modalità di costruzione di alcune lettere.

 

 

 

 

Tuttavia la CTU sbaglia anche questi valori: se da una parte alla scrittura del testamento contestato e della firma sottostante giustamente attribuisce criterio di lettere prevalentemente staccate, dall’altra attribuisce il valore di staccata anche alle firme autografe, ciò, come è possibile osservare, non corrisponde al vero, poiché nelle comparative le lettere sono prevalentemente attaccate con la tendenza di unire i segni anche più difficili (come per esempio la “i” per la presenza del puntino). Similmente attribuisce le conformità fra l’andamento del rigo di base nella firma in calce al testamento contestato e nelle autografe, il ritmo nella modulazione delle lettere, dell’inclinazione e della disposizione delle lettere sul rigo di base. Ovviamente, come è possibile osservare, nessuna delle sue dichiarazioni corrisponde alla verità.

Nonostante che la CTU nel suo elaborato faccia i riferimenti all’analisi del movimento, in realtà nelle sue analisi comparative sottopone all’esame la sola forma grafica. Infatti attribuisce l’autenticità alla grafia del testamento richiamando soprattutto la lettera “R” del nome della defunta, facilmente imitabile. In questo punto si verifica la limitatezza del modo di procedere della CTU, poiché non coglie la staticità delle forme presenti in tutto il testamento contestato, compreso la firma in calce, a confronto con la dinamicità delle firme autografe della defunta.

Nel parere della CTU non mancano neanche le contraddizioni, infatti alla p. 11 del suo elaborato ella attribuisce al ritmo del testamento in verifica la fluidità e la spontaneità, mentre nella parte conclusiva alla p. 21, sempre riferendosi al ritmo, gli conferisce l’artificiosità e l’assenza delle caratteristiche genuine ed automatiche. Nonostante ciò la CTU aggiudica al testamento in verifica il valore di autenticità.

Lo studio grafologico completo, profondo e oggettivo ha permesse di riscontrare moltissime differenze motorie fra il testamento in verifica, compreso la firma sottostante, e le firme autografe della defunta. Infatti nel testamento è chiaramente osservabile  l’inibizione del movimento che rivela un’altra personalità, che cura la forma in ogni dettaglio a scapito del movimento, mentre in tutte le  firme autografe della defunta traspare il procedere veloce, spontaneo, persino agitato e impaziente a scapito della forma. Tuttavia, in tutte le firme comparative tre segni sono di buona lettura: ‘R’, ‘t’ e ‘F’ e proprio questi attirano l’attenzione del falsario, che cerca di riprodurne le forme. L’esecuzione di queste lettere non presenta nessuna difficoltà imitativa, anzi sono le lettere più semplici e attirano attenzione, ciò viene considerato in tutti tipi di scuole grafologiche, iniziando da Klages, autore della legge della direzione attentiva: le modifiche intenzionali hanno per oggetto i tratti che attirano di più l’attenzione[18], ovvero:   “attirano di più l’attenzione gli elementi più rappresentativi come le maiuscole, gli inizi di parola, le lettere lunghe, la dimensione, la larghezza, l’assetto, caratteri particolari[19].

Dalle impensabili considerazioni della CTU, dalle sue dichiarazioni, dalle misurazioni inutili delle lettere (per mancanza di un relativo materiale di comparazione), e persino dalle contraddizioni all’interno del suo elaborato traspare l’insicurezza del procedimento, dovuto senz’altro alla insufficiente preparazione professionale, sia tecnica nell’ambito di acquisizione del materiale, che metodologica. Probabilmente questa carenza ha messo la CTU nella condizione di incertezza di fronte alla presenza di una delle firme di quattro testimoni dichiaranti la presenza durante la stesura dell’ultima volontà della defunta, vergata in calce al testamento, appartenente all’avvocato della parte pretendente il diritto all’eredità.

L’esempio riportato in alto dimostra l’esigenza delle verifiche delle competenze anche nel caso degli esperti iscritti da decenni negli albi dei periti presso i tribunali ma anche delle metodologie da loro adoperati.   

La necessaria verifica delle competenze del perito non elimina tuttavia la probabilità dell’errore dell’esperto. Anche negli esperti con una lunga esperienza non si può eliminare l’eventualità di uno sbaglio, poiché ogni caso è diverso ed esige i diversi approcci metodologici. Anzi, una lunga esperienza può implicare la routine[20]. Inoltre bisogna prendere in considerazione il fattore della percezione soggettiva che è una delle cause degli sbagli.

Nella psicologia del perito vengono considerate certe regolarità nell’emettere dei pareri categorici. Secondo l’osservazione di H. Malewski e A. Zalkauskiene il notevole aumento di opinioni categoriche si verifica tra il terzo e il decimo anno di lavoro professionale dell’esperto, di conseguenza si avvera il timore di sbagliare, con una sensazione di disagio circa la corretta presentazione del parere.

“Questi fattori negativi, spesso a livello del’inconscio, influiscono sulla motivazione dell’esperto, l’esame sostanziale del problema e la presentazione oggettiva del parere diventa l’obiettivo secondario, e l’obiettivo superiore è non perdere la faccia[21]”.

 

 

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Dz.U.  del 2001 n.  98 pos. 1070

Dz. U. del 2005, n. 15, pos. 133,

 

 

* Cattedra di Criminalistica della Facoltà di Legge, Amministrazione ed Economia, Università di Wrocław (Polonia); rafal.ciesla@uwr.edu.pl.

** Dipartimento di Sociologia dei Gruppi di Disponibilità, Istituto di Sociologia, Facoltà di Scienze Sociali, Università di Wrocław (Polonia), Scuola di Giurisprudenza, Alma Mater Studiorum Università di Bologna (Italia); jolanta_g@yahoo.it.

[1] Lo statuto del perito giudiziario è attualmente regolato nel regolamento del Ministro della Giustizia del 24 gennaio 2005 sui periti giudiziari (Giornale Ufficiale: Dz. U. del 2005, n. 15, pos. 133).

[2] Giornale Ufficiale: Dz.U. del 2001 n.  98 pos. 1070.

[3] J. Skorupka, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, 2016, wyd.2, Legalis, www.sip.legalis.pl,  accesso: 30.05.2017; R.Cieśla, Technical Examination of Documents. Within the Scope of Polish Evidence Law, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006,  D. Karczmarska, Sądowa ocena opinii biegłego w procesie karnym - Judicial Evaluation of Expert Opinion in Criminal Proceedings, ANNALES - Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia Vol. LVI/LVII SECTIO G 2009/2010, p. 1.

[4] T. Widła, Uwagi o przeprowadzaniu dowodu z opinii biegłego, „Palestra” 2002, n. 3–4, pp. 66–73; E. Gruza,

Junk science po polsku, [in] V. Kwiatkowska-Darul, Czynności procesowo-kryminalistyczne w polskich

procedurach. Materiały z konferencji naukowej IV Zjazdu Katedr Kryminalistyki, Toruń 2004, pp. 67–78; E. Gruza, Moralność, etyka a praca biegłego, [in] Z. Kegel (a cura di), Kryminalistyczna ekspertyza pismoznawcza a grafologia” Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, pp. 77–84; E. Gruza, Ustawa o biegłych – realna potrzeba czy kosztowny zbytek?, [in] A. Głazek, J. Wójcikiewicz (a cura di), Biegły w sądzie. Konferencja w 40. rocznicę śmierci Profesora Jana Sehna, Kraków 2005, pp. 19–29.

[5] D.Wilk, Potencjał ekspercki w zakresie oceny autentyczności dział sztuki i dokumentów w Polsce, [in] R. Cieśla, Współczesna problematyka badań dokumentów (a cura di), Wrocław 2015, pp.309-326.

[6] Idem, pp.309-326, Cfr anche: M.Leśniak, S.Ławrientjew, Przesłanki wpisu na listę biegłych z zakresu badań dokumentów w sądach okręgowych w Częstochowie, Gliwicach i Katowicach-analiza praktyki, [in] R. Cieśla (a cura di) Współczesna problematyka badań dokumentów, Wrocław 2015, pp. 215-228.

[7] Più su questo argomento in: D.Wilk, Potencjał ekspercki w zakresie oceny autentyczności dzieł sztuki i dokumentów w Polsce, [in] R. Cieśla, Współczesna problematyka badań dokumentów (a cura di), Wrocław 2015, s.309-326.

[8] Idem.

[9] G. Brescia, G. Brescia, Manuale del perito e del consulente tecnico, nel processo civile e penale, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna 2015, p. 383.

[10] Idem.

[11] L’art. 222 c.p.p. comma 1: Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità a) il minorenne, l’interdetto, l’inabilitato e chi è affetto da infermità di mente;b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è interdetto o sospeso dall’esercizio di una professione o di un’arte;c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione; d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di interprete; e) chi è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso.

[12] A. Scolaro, La consulenza tecnica nel conflitto genitoriale. L’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa familiare e gli oneri di mantenimento, G. Giappichelli Editore, Torino 2014, p. 25.

[13] Idem.

[14] G. Brescia, op. cit., p. 386

[15] J. Grębowiec-Baffoni, Biegły sądowy i biegli stron we Włoszech jako konsultanci techniczni w postępowaniu – prawne i socjologiczne aspekty funkcji biegłych [in] J. żylińska, M. Filipowska-Tuthil (a cura di) , Postępowanie dowodowe w procesie karnym – zagadnienia wybrane, Wyższa Szkoła Prawa im. H. Chodkowskiej, Wrocław 2016, p. 365

[16] L’art. 5 del disegno della legge 1378 (Aggiornamento professionale) 1) È fatto obbligo a ciascun grafologo giudiziario di svolgere in modo costante un’attività di aggiornamento frequentando corsi di specializzazione e master sulla grafologia giudiziaria presso scuole selezionate e accreditate dal Ministero della giustizia, ove esistenti, con l’obbligo di frequenza ad almeno due corsi o master per ciascun anno.2) Qualora l’attività di aggiornamento prevista dal comma 1 non sia realizzabile, è prevista l’istituzione di corsi finalizzati, della durata di non meno di quindici ore distribuite in due corsi per semestre, e organizzati da un numero non inferiore a cinque grafologi dei quali almeno tre iscritti da almeno quindici anni all’albo dei CTU di cui all’articolo 4.3). I corsi di cui al comma 2, con i relativi programmi, i nominativi dei partecipanti, dei docenti e degli allievi, e l’indicazione della sede dei corsi stessi sono comunicati al presidente del tribunale competente per territorio almeno tre mesi prima del loro svolgimento.4) Al termine dei corsi è comunicato al presidente del tribunale competente per territorio il verbale delle attività di formazione svolte con le firme dell’avvenuta frequenza da parte dei docenti e degli allievi.5) In ciascun corso è prevista la frequenza, da parte di ogni docente, alle lezioni svolte dagli altri docenti nelle materie non rientranti nel proprio incarico di insegnamento.

 

[17] cioè quando le singole parole salgono con diversi gradi di inclinazione posizionandosi l’una sopra l’altra in modo irregolare. “Nel rigo Ascendente esiste la possibilità di una salita a scaglioni, di modo che le parole sembrano collocarsi sul rigo come le tegole dei tetti, talvolta anche un po’ sconnesse”:  N. Palaferri, L’indagine grafologica e il metodo morettiano, Edizione Messaggero Padova, 1999, p.164. Ascendente a scaglioni ha una propria interpretazione psicologica quindi è un segno identificativo dello scrivente.

[18] L. Klages, Expression du caractère dans l’ècriture, Delachaux-Niestlé, Neuchatel, 1949, p. 13, 195, in B. Vettorazzo, Metodologia della perizia grafica sulla base grafologica, Giuffrè Editore, Milano 1998 p. 67

[19] B. Vettorazzo, Metodologia della perizia grafica sulla base grafologica, Giuffrè Editore, Milano 1998 p. 67.

[20] J. Grębowiec-Baffoni, op. cit. p. 369

[21] H. Malewski, A. Zalkauskiene, Przyczyny błędów w ekspertyzie pizmoznawczej, [in] Problematyka z dowodu ekspertyzy dokumentów, Z. Kegel (a cura di), Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2002, p. 943


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